sabato 11 dicembre 2010

FIDEIUSSIONE PRESTATA DAL DISPONENTE A FAVORE DI UNA BANCA

Il disponente, prima di aver istituito il Trust, ha prestato una fideiussione ad una banca (ad esempio, perchè la banca ha erogato un finanziamento alla società del disponente). In caso di escussione da parte della banca, il patrimonio vincolato in Trust è aggredibile? Se, si, in che modo ?

5 commenti:

  1. Se il finanziamento non dovesse essere onorato, sarebbe un evento successivo al Trust. Quindi, il Trust non sarebbe sospetto

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  2. In effetti, il Trust in sè non è aggreddibile se sussistono le c.d. "tre certezze" (Volontà di istituire un trust, esistenza di un patrimonio in trust, certezza sull'individuazione dei beneficiari). Viceversa, l'atto dispositivo con cui il disponente ha trasferito il suo patrimonio al Trustee potrebbe essere revocabile. La banca che ha escusso il disponente difficilemnte si avventurerà in una causa con cui richiede l'accertamento della nullità del trust ma sicuramente tenterà di intraprendere l'azione revocatoria. Ma in questo caso, esistono i requisiti del cc per avviare l'azione revocatoria? Secondo la mia opinione si, ma attendo il commento di qualche altro blogger...

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  3. molto dipende dalla tempistica che intercorre tra (i) fideiussione e (ii) insolvenza: se tempistica ravvicinata sussiste il rischio concreto che un qualsiasi giudice ravvisi un intento in frode ai creditori della costituzione del trust: serve ragionevolezza. in alternativa il trust deve avere attività in paesi diversi dall italia in cui siano difficilmente aggredibili

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  4. Credo che la questione potrebbe essere piu' complicata. In realtà, secondo la Corte di Cassazione il presupposto per l'azione revocatoria potrebbe essere integrato GIA' PRIMA del sorgere dell'insolvenza. Si veda al riguardo Il Tribunale di Cassino (sentenza 8 gennaio 2009) che, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione, ha circoscritto la nozione di “sorgere del credito”, di cui al n. 1 del primo comma dell’art. 2901 cod. civ.; l’avere prestato fideiussione a una banca comporta che il credito della banca verso il fideiubente sia già sorto, nel generale senso di diritto soggettivo di pretendere la prestazione promessa in caso di inadempimento del debitore garantito (segnalo il commento del Prof. Lupoi alla sentenza in questione sul n.4/2009, pag. 446 della rivista "Trust e attività fiduciarie". Quindi, indipendentemente dal tempo inetrcorso tra fideiussione e insolvenza, la banca potrebbe comunque esperire azione revocatoria. Sulla questione del trust che ha attivi all'estero, viene a mancare il valore aggiunto del trust. Infatti, se la "difesa" del patrimonio deve essere basata sulla difficoltà di intraprendere cause esecutive all'estero (e non sulla "segregation of assets" propria del Trust), non è necessario utilizzare un trust con tutti i costi che ne consegue. Basta un'intestazione fiduciaria o societaria estera.

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  5. se i beni sono esistenti all'estero ed il trust in un paese con legislazione adeguata questo impedirebbe (ie. non renderebbe solo piu difficile) l eseguire una sentenza emessa da un tribunale italiano. Questo non sarebbe possibile in presenza di una mera intestazione fiduciaria. paolo

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